ARTICOLO 1 – Denominazione – sede – durata

  1. È costituita l’Associazione culturale senza scopo di lucro con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale denominata “SAM- Sampling Moods “, di seguito, “Associazione”. Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D. Lgs 117/2017 e nelle more della loro applicazione  tiene conto anche di quanto previsto dal D. Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/ 2000, essa assume la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale. Con l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ad uno degli albi di APS già esistenti, l’acronimo “APS” diventerà parte integrante della denominazione sociale della Associazione.
  2. L’Associazione ha sede in Milano, alla via Cernaia, 9 e sede operativa in Milano, via Mecenate 84/15. Lo spostamento della sede all’interno del medesimo Comune non costituisce variazione statutaria ma andrà comunicata agli enti previsti.
  3. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie e rappresentanze in Italia e all’estero.
  4. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
  5. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

ARTICOLO 2 – Principi e Scopi di interesse generale della Associazione

  1. L’Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:
  1. promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturali, artistiche, di interesse sociale;
  2. organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente statuto.
  1. In particolare:
  • l’Associazione, istituita in memoria di Edoardo Danielli, si propone di mantenere vivo il ricordo e gli ideali che hanno contraddistinto il percorso professionale del musicista, portando avanti la sua idea musicale, attraverso lo svolgimento di attività finalizzate a permettere, a coloro che amano la musica in vinile, di fare ascolto, ricerca e produzione musicale, stimolando anche la nascita e l’espressione artistica di nuovi talenti.
  • Per realizzare tale scopo, essa intende intraprendere le seguenti attività ed iniziative:
    1. mettere a disposizione degli associati uno spazio per la promozione della cultura musicale, analogica e su vinile;
    2. svolgere attività in luoghi pubblici e privati quali musei, gallerie, centri culturali, club ed in ogni altro luogo ove sia possibile esprimere la cultura musicale di cui l’Associazione si fa promotrice;
    3. promuovere cultura musicale su vinile house, disco, funk, soul, hip-hop, jazz e  r&b;
    4. mettere a disposizione degli associati, secondo le modalità previste con apposito regolamento, l’attrezzatura e la collezione di vinili di Edoardo Danielli per la creazione di Dj-set e/o tracce da selezionare per stampare con l’etichetta SamplingMoodsRecords. In ogni caso, ciascun associato utilizzatore è responsabile del corretto utilizzo e della cura dell’attrezzatura dell’Associazione;
    5. creare eventi che diano visibilità al talento degli associati e dei DJ che verranno selezionati per fare performance;
    6. ospitare eventi di ogni genere, in linea con le finalità dell’Associazione con collaborazioni di artisti esterni, performance musicali e jam session;
    7. promuovere mostre, incontri, dibattiti, corsi, studi, eventi, itinerari culturali, pubblicazioni, concorsi e quant’altro si renda necessario al perseguimento delle finalità dell’Associazione;
    8. pubblicare riviste, contenuti web digitali, audiovisivi, etc. purché finalizzati a perseguire l’attività dell’Associazione;
    9. sviluppare progetti di interesse generale e sociale finalizzati a produrre scambio e confronto tra le persone, anche al fine di sensibilizzare ed arricchire i giovani attraverso la musica, l’arte ed ogni altra espressione artistica in linea con le finalità dell’Associazione;
    10. l’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo;
    11. l’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il raggiungimento dei propri fini;
    12. l’Associazione potrà associarsi e/o affiliarsi, ad altri enti e/o associazioni aventi scopi culturali e/o di promozione della socialità e della condivisione della cultura, non solo musicale.

ARTICOLO 3 – Associati

  1. Possono diventare associati, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni, di condizioni personali e sociali e previa accettazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo, le persone fisiche, gli enti pubblici e privati italiani e stranieri che condividano la finalità dell’Associazione.
  2. Le richieste di iscrizione all’Associazione devono essere indirizzate, compilando l’apposito modulo. Gli aspiranti associati invieranno domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo della Associazione. I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell’Associazione con il pagamento della relativa quota sociale.
  3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
  4. La delibera del Consiglio Direttivo che respinga la richiesta di associazione dovrà essere motivata e comunicata all’interessato entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di ammissione o comunque anteriormente al pagamento della quota associativa. Avverso tale decisione l’interessato avrà facoltà, entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, di  proporre reclamo chiedendone il  riesame al collegio dei Probiviri o in assenza al Collegio dei revisori dei conti o in carenza alla assemblea degli associati.
  5. Gli enti pubblici e Privati partecipano alla vita associativa con il loro rappresentante legale o un suo delegato.
  6. Tutti gli associati accettano lo Statuto, l’eventuale regolamento interno dell’Associazione e condividono e rispettano le finalità delle altre associazioni alle quali si sia deciso di associarsi.
  7. Gli associati, solo nominalmente si suddividono in:
  1. fondatori, coloro che hanno dato vita all’Associazione;
  2. ordinari, coloro che successivamente abbiano sottoscritto la quota sociale prevista con apposita delibera dal Consiglio Direttivo;
  3. sostenitori, coloro che oltre alla quota sociale prevista, abbiano versato un contributo libero.

ARTICOLO 4 – Diritti e doveri degli associati

  1. Tutte gli associati di cui al precedente articolo godono degli stessi diritti ed hanno gli stessi doveri. E’, pertanto, prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello  statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
  2. In particolare essi hanno il diritto di:
  • frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall’Associazione.
  • partecipare alle manifestazioni promosse dall’Associazione e beneficiare dei servizi ed agevolazioni;
  • esaminare i libri sociali.

Possono altresì partecipare alle attività dell’Associazione i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui la stessa associazione aderisce  e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.

  1. E’ fatto obbligo agli associati di:
  • osservare lo Statuto ed i regolamenti interni;
  • rispettare le decisioni degli organi dell’Associazione;
  • corrispondere la quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo;
  • mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
  • contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
  • votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.
  1. La dichiarazione di recesso dell’associato deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo.
  2. L’associato assume l’obbligo del pagamento della quota di iscrizione annuale all’Associazione secondo i modi e tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo in apposita delibera o regolamento.

ARTICOLO 5 – Perdita della qualifica di associato

  1. La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.
  2. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 giorni. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’Associazione.
  3. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può deliberare l’esclusione per l’inosservanza: delle disposizioni del presente statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi, per gravi fatti a carico dell’associato, per comportamenti contrastanti alle finalità dell’Associazione o per il mancato pagamento della quota sociale. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato ed adeguatamente comunicato all’interessato.
  4. Contro i suddetti provvedimenti l’associato interessato può presentare ricorso scritto all’Assemblea entro 10 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento  per il riesame del caso.

ARTICOLO 6 – Organi sociali

  1. Sono organi dell’Associazione:
  • l’Assemblea degli associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente e il vice-Presidente;
  • il Segretario e il Tesoriere, se nominati;
  • l’Organo di Controllo ed il revisore legale dei conti, se nominato o previsto per legge.

ARTICOLO 7 – Assemblea degli associati

  1. L’Assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è composta da tutti gli associati ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o in caso di impedimento, dal vice-Presidente o, in mancanza anche di quest’ultimo, da un associato eletto a maggioranza semplice degli intervenuti. Il segretario dell’Assemblea è nominato dal Presidente dell’Assemblea all’inizio di ogni riunione. Il Presidente verifica la valida costituzione dell’Assemblea.
  2. Ciascun associato in regola con il versamento della quota associativa  ed iscritto da almeno tre mesi ha diritto a manifestare la propria volontà, in seno all’Assemblea, attraverso il voto. Il voto va espresso in forma palese, ad eccezione di quello per la nomina degli organi sociali.
  3. Ciascun associato ha un voto.
  4. Sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
  • nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
  • nominare e revocare i revisori dei conti quando previsti;
  • approvare il bilancio;
  • deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
  • approvare il regolamento dei lavori assembleari;
  • approvare le linee generali programmatiche dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo;
  • deliberare su ogni altra questione attinente alla gestione sociale, qualora il Consiglio Direttivo ritenga utile sottoporla all’Assemblea ovvero sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  1. L’Assemblea straordinaria delibera:
  • sulle modificazioni statutarie;
  • sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo.

ARTICOLO 8 – Convocazione e riunioni dell’Assemblea

  1. L’Assemblea, ordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo, tramite il suo Presidente, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
  2. L’Assemblea è, inoltre, convocata ogni qual volta la richiesta di convocazione giunga al Presidente da 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) degli aventi diritto al voto. Nella richiesta dovranno essere indicati gli argomenti che si intendono trattare.
  3. La convocazione dell’Assemblea deve avvenire mediante avviso inviato almeno  10 (dieci) giorni prima della data prescelta, con ogni mezzo atto a dare conto di avvenuta ricezione (fax, mail, raccomandata).
  4. L’avviso di convocazione deve contenere obbligatoriamente il luogo, la data e l’ora dell’Assemblea in prima e in eventuale seconda convocazione oltre all’ordine del giorno ed eventuali allegati che siano necessari ai partecipanti per essere informati sui contenuti dell’ordine del giorno.
  5. L’Assemblea straordinaria è convocata con le medesime modalità di cui ai commi precedenti.
  6. In ogni caso, la prima e la seconda convocazione non potranno avvenire nel medesimo giorno. In caso di straordinaria urgenza, da indicarsi nella convocazione, i tempi possono essere ridotti alla metà.
  7. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed approvato nella medesima seduta.
  8. Ciascun associato può farsi rappresentare da un  altro associato tramite delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell’articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

ARTICOLO 9 – Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

  1. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la maggioranza degli associati e le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza di voti degli intervenuti.
  2. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti.
  3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la segreteria dell’Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea, affinché ne possano prendere visione tutti gli associati.
  4. Per modificare lo statuto e approvare operazioni straordinarie, in Assemblea straordinaria, occorrono in prima convocazione la presenza di almeno la maggioranza degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorrono la presenza di almeno 1/3 degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  5. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
  6. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee degli associati, saranno pubblicizzate attraverso la affissione nei locali dell’associazione durante i dieci giorni successivi all’assemblea.

ARTICOLO 10 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali approvati in assemblea. E’ l’organo esecutivo e gestionale dell’Associazione.
  2. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 11 membri eletti dall’Assemblea ordinaria. La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo è scelta tra gli associati. Esso dura in carica tre (3) anni scadendo con l’approvazione del terzo bilancio successivo alla sua elezione ed i suoi membri sono rieleggibili.
  3. Il Consiglio Direttivo, una volta eletto dall’Assemblea, elegge al proprio interno a maggioranza assoluta il vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Presidente se non eletto dall’Assemblea.
  4. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti; in sua assenza il Consiglio convoca nel più breve tempo possibile l’Assemblea per l’elezione del nuovo consigliere. Il componente così nominato decade con gli altri componenti.
  5. Ove venga meno più della metà dei componenti, il Consiglio decade. In tal caso, il Presidente è tenuto all’immediata convocazione dell’Assemblea degli associati, che avrà il compito di eleggere il nuovo Consiglio.
  6. Le cariche dei componenti il Consiglio Direttivo sono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate.
  7. Il Consiglio Direttivo può,  tuttavia, attribuire specifici compensi anche a membri del Consiglio Direttivo stesso per l’espletamento di incarichi o attività per le quali gli stessi posseggano specifiche competenze professionali.

ARTICOLO 11 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo attua  la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, in conformità con le disposizioni dello Statuto e per il perseguimento dello scopo associativo, fatta eccezione per quanto espressamente riservato all’Assemblea degli associati.
  2. Spetta al Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca alcuna limitazione:
  • elaborare il programma dell’Associazione nel rispetto delle linee generali approvate in sede di Assemblea e perseguire attraverso la gestione dell’Associazione gli scopi e le finalità statutarie;
  • predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione;
  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea degli associati;
  • deliberare in merito all’ammissione degli associati;
  • deliberare su importo, modi e tempi relativi al pagamento della quota associativa annuale;
  • approvare la stipula di convenzioni e/o accordi di collaborazione con altri organismi o enti;
  • predisporre eventuali regolamenti interni;
  • formulare le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

ARTICOLO 12 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed ogni qual volta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.
  2. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito ai Consiglieri con ogni mezzo atto a dare conto di avvenuta ricezione, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 48 (quarantotto) ore prima.
  3. La convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare all’ordine del giorno, con  l’invio di eventuali allegati necessari per le deliberazioni. I Consiglieri, possono far inserire all’ordine del giorno, particolari argomenti con richiesta scritta inviata prima che la convocazione sia loro pervenuta.
  4. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica.
  5. I componenti del Consiglio Direttivo che, per comprovate ragioni, non possono partecipare alla riunione sono tenuti a inviare motivata giustificazione scritta al Presidente. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
  6. Nel caso di assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal vice-Presidente e, nel caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano di età che ne assume, ai fini della riunione, funzioni e poteri.
  7. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si deve dare atto nei relativi verbali:

– che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

  1. Verificandosi i presupposti di cui al precedente comma, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
  2. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, escludendo dal computo gli astenuti e con prevalenza del voto di chi presiede, in caso di parità.
  3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è comunque redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, la cui stesura è curata dal Segretario.

I verbali delle riunioni, firmati dal Presidente e dal Segretario, sono conservati nel libro delle adunanze del Consiglio Direttivo presso la sede sociale e sono consultabili da tutti gli associati, previa richiesta.

ARTICOLO 13 – Il Presidente ed il vice-Presidente

  1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei presenti, tra i suoi membri, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile
  2. Il Presidente dell’Associazione è anche il Presidente  del Consiglio Direttivo ed il legale rappresentante di fronte a terzi o in giudizio. Ad egli compete di promuovere e coordinare l’attività dell’Associazione, assicurandone il funzionamento ed il buon andamento.
  3. Egli, inoltre, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli associati, e provvede a fissare i relativi argomenti in discussione.
  4. Al Presidente spettano, in via esemplificativa, i seguenti compiti:

– sovraintendere ed essere organo di impulso della gestione dell’Associazione;

– convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;

– convocare e presiedere l’Assemblea degli associati;

– dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo;

– mantenere le relazioni con enti, istituzioni, imprese, pubbliche e private, ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione;

– sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi sociali ed alla tutela dell’andamento etico-morale ed economico dell’Associazione; e

– curare l’osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario.

  1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 14 – Il Tesoriere e il Segretario

  1. Il Tesoriere ha la responsabilità contabile dell’Associazione. Sentito il parere del Consiglio Direttivo, formula il bilancio preventivo e stila il bilancio consuntivo dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
  2. Il Tesoriere deve garantire che i mezzi economici dell’Associazione vengano usati esclusivamente per le attività consentite dallo statuto. Per le spese di ordinaria amministrazione agisce autonomamente entro il limite di euro mille mensili, avendo cura di rendicontare al Consiglio tali uscite. Per le spese urgenti agisce previa autorizzazione del Presidente mentre tutte le altre spese dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
  3. Il Segretario ha la cura amministrativa dell’Associazione e coadiuva il Presidente nelle sue funzioni. Il Segretario Generale riceve le adesioni all’Associazione e redige i verbali delle decisioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15 – Organo di controllo

  1. L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei soli casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
  2. L’organo di controllo:
  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto  dei  principi  di  corretta  amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14.
  1. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
  2. Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 16 – Organo di Revisione legale dei conti

  1. E’ nominato nei soli casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 17 – Patrimonio ed entrate

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
  • dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione, o ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa;
  • dalle quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
  • dai proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione nel perseguimento dell’attività istituzionale;
  • dai contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.
  1. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.
  2. Il patrimonio deve essere amministrato con perizia, diligenza e prudenza, evitando ogni possibile rischio.
  3. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, il funzionamento e lo svolgimento delle attività, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
  • quote sociali e contributi degli associati e partecipanti;
  • contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti pubblici e privati, di persone fisiche, dell’Unione Europea;
  • oblazioni, legati, eredità, donazioni;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
  • entrate derivanti dall’organizzazione di manifestazioni;
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi.
  1. Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che l’Associazione si debba ritenere limitata o vincolata nei confronti del donante.

ARTICOLO 18 – Esercizio sociale

  1. L’esercizio sociale  decorre dal 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Il bilancio preventivo, se predisposto, e quello consuntivo sono preparati ogni anno dal Tesoriere su indicazione del Presidente e del Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea secondo il successivo comma.
  2. Il bilancio/rendiconto consuntivo, e preventivo se predisposto, sono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea degli associati; il preventivo, se predisposto, è approvato entro il 31 gennaio dell’anno al quale si riferisce ed il consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio al quale si riferisce.
  3. I bilanci/rendiconti sono opportunamente articolati ai fini di rappresentare in modo trasparente le fonti di finanziamento e la destinazione degli impieghi.
  4. Ai fini delle deliberazioni dell’Assemblea, al bilancio consuntivo è allegata una relazione di accompagnamento che dia conto dell’andamento complessivo delle attività dell’Associazione e delle previsioni di spesa.
  5. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi dei gestione nonché, fondi riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
  6. E’ fatto obbligo di utilizzare avanzi di esercizio per le finalità istituzionali.

ARTICOLO 19 – Modifica, scioglimento e operazioni straordinarie

  1. Le proposte di modifica dello Statuto e quelle riguardanti operazioni straordinarie possono essere presentate all’Assemblea dal Consiglio Direttivo o essere richieste da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con le maggioranze di cui all’art. 9, comma 4 del presente Statuto.
  2. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze di cui all’articolo 9, comma 5 del presente Statuto.
  3. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio eventualmente residuato sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell’Assemblea straordinaria che nomina anche il liquidatore, e solo dopo aver sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione prevista dalla legge. Successivamente alla costituzione del Registro nazionale del terzo settore in caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del terzo settore previo parere del “Registro nazionale del terzo settore” salvo altra destinazione imposta dalla legge.
  4. In ogni caso, i beni dell’Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e ai dipendenti della stessa.

ARTICOLO 20 – Clausole Finali

  1. Per quanto non espressamente  previsto dal presente statuto si applicano le norme previste dal Codice Civile in materia di associazioni, le disposizioni contenute in leggi speciali, il diritto dell’Unione Europea e le altre disposizioni di legge, in quanto applicabili e compatibili.